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Legge 5 marzo 1963, n. 389 · Legge 5 marzo 1963, n. 389 — Istituzione della "Mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe

Legge 5 marzo 1963, n. 389 Art. 12

In KraftAmtlicher Text

La titolare della pensione e' tenuta a denunciare all'istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione nella sua situazione previdenziale o di reddito che comporti decadenza dal godimento della quota di pensione a carico del conto speciale. Chiunque faccia dichiarazioni inesatte o compia altri atti al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri il godimento della quota integrativa prevista dai precedenti articoli 10 e 11 e' punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 100 mila, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.