Legge 5 marzo 1963, n. 246 Art. 51
TITOLO III NORME GENERALI E TRANSITORIE
Le contestazioni in corso per la determinazione dei valori delle aree alla data del 1 gennaio 1957 o antecedentemente non sono piu' procedibili quando l'Amministrazione comunale dichiari di calcolare il valore di cui sopra secondo le norme dettate dal precedente articolo 48.