Legge 5 marzo 1963, n. 246 Art. 47
TITOLO III NORME GENERALI E TRANSITORIE
Sul gettito dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricali, i Comuni possono rilasciare delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti o di altri istituti autorizzati a concedere mutui ai Comuni e alle Province, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e successive modificazioni, fino al limite di meta' delle riscossioni effettuate mediamente nel quinquennio precedente. Tali delegazioni equiparate a quelle contemplate come accettabili a garanzia di mutui dalle disposizioni statutarie degli enti e istituti che esercitano i finanziamenti.