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Legge 5 marzo 1963, n. 246 · Legge 5 marzo 1963, n. 246 — Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739

Legge 5 marzo 1963, n. 246 Art. 38

TITOLO II CONTRIBUTO DI MIGLIORIA SPECIFICA

In KraftAmtlicher Text

Il contributo di miglioria sui valori divenuti definitivi a seguito della procedura di accertamento si riscuote in dieci annualita' costanti comprensive degli interessi calcolati al tasso del 5 per cento. In caso di alienazione viene pero' posta in riscossione a carico del venditore l'intera somma che ancora non sia stata pagata. Si applicano le norme di cui al terzo e al quinto comma dell'articolo 21 e le norme di cui all'articolo 30.