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Legge 5 marzo 1963, n. 246 · Legge 5 marzo 1963, n. 246 — Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739

Legge 5 marzo 1963, n. 246 Art. 20

TITOLO I IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI CAPO I

In KraftAmtlicher Text

L'incremento di valore accertato in occasione della utilizzazione edificatoria e' colpito da imposta a carico del proprietario, dell'enfiteuta e del superficiario permanente salva l'applicazione dell' articolo 964 del Codice civile per la suddivisione dell'onere fra i contestati. ove sussistano diritti di usufrutto o di enfiteusi o di superficie di durata limitata nel tempo, l'imposta accertata, per costruzione e' applicata e percetta a carico di tutti gli aventi diritto sull'area in via solidale; l'onere si suddivide fra i vari aventi diritto secondo le norme di cui alla legge di registro.