Legge 5 marzo 1963, n. 246 Art. 20
TITOLO I IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI CAPO I
L'incremento di valore accertato in occasione della utilizzazione edificatoria e' colpito da imposta a carico del proprietario, dell'enfiteuta e del superficiario permanente salva l'applicazione dell' articolo 964 del Codice civile per la suddivisione dell'onere fra i contestati. ove sussistano diritti di usufrutto o di enfiteusi o di superficie di durata limitata nel tempo, l'imposta accertata, per costruzione e' applicata e percetta a carico di tutti gli aventi diritto sull'area in via solidale; l'onere si suddivide fra i vari aventi diritto secondo le norme di cui alla legge di registro.