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Legge 5 marzo 1963, n. 246 · Legge 5 marzo 1963, n. 246 — Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739

Legge 5 marzo 1963, n. 246 Art. 16

TITOLO I IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DELLE AREE FABBRICABILI CAPO I

In KraftAmtlicher Text

Qualora sulle aree esenti vengano effettuate costruzioni in contrasto con i motivi per i quali sia stato riconosciuto il diritto all'esenzione oppure, nel caso della lettera b) del precedente articolo 15, siano effettuate vendite senza esproprio, il contribuente decade dal diritto alla esenzione stessa, ed il Comune deve applicare a carico del proprietario attuale l'imposta calcolata in base al valore dell'ultimo anno. In caso di costruzione nelle zone in cui questa sia vietata in relazione al piano regolatore o ai vincoli disposti dal Ministero della pubblica istruzione, il tributo sara' applicato in un unico ruolo con la maggiorazione del cento per cento a titolo di sanzione civile, salva in ogni caso l'azione per il ripristino o per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle norme regolamentari o delle convenzioni col Comune.