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Legge 4 marzo 1963, n. 388 · Legge 4 marzo 1963, n. 388 — Norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera

Legge 4 marzo 1963, n. 388 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

((Il Governo ha facolta', nei confronti dei Paesi che limitano la libera concorrenza dei traffici marittimi internazionali con misure pregiudizievoli per la marina mercantile italiana - quali riserve di traffico, concorrenza non commerciale, regolamentazioni portuali e fiscali preferenziali, regimi di controllo o doganali intesi ad influire sulla scelta della bandiera - di sottoporre ad autorizzazione il trasporto su navi battenti bandiera di detti Paesi o su navi che, pur non battendo la bandiera di detti Paesi, usufruiscono comunque dei benefici derivanti dalle suddette misure)) .