Legge 2 marzo 1963, n. 806 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i segenti Accordi internazionali firmati a Berna il 25 febbraio 1961: 1) Convenzione internazionale concernente il trasporto di viaggiatori e di bagagli per ferrovia (C.I.V.) con relativi annessi; 2) Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M.) con relativi annessi; 3) Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V.) e di merci (C.I.M.).