Legge 2 marzo 1963, n. 627 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco conclusa in Roma l'11 ottobre 1961.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco conclusa in Roma l'11 ottobre 1961.