Legge 2 marzo 1963, n. 320 Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) . ((3))
---------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Verweist auf
- Legge 2 marzo 1963, n. 320 Art. 36