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Legge 2 marzo 1963, n. 307 · Legge 2 marzo 1963, n. 307 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 98

CAPO XIII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

Le nomine dei vincitori del concorso per ufficiali A.N., previsto dall' articolo 83 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406 , saranno conferite nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali. Le nomine dei vincitori dei concorsi per posti di ricevitore e portalettere, in corso di espletamento alla data, della pubblicazione, della presente legge, saranno conferite nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali. I ricevitori effettivi, i portalettere effettivi, i procaccia, ed i fattorini con contratto di diritto privato che risultino vincitori o idonei saranno esclusi dalla nomina in quanto hanno titolo all'inquadramento nella carriera ausiliaria secondo quanto previsto dai precedenti articoli. L'assegnazione delle sedi ai vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti e' disposta dall'Amministrazione secondo le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Il concorso per posti di direttore di ufficio locale e di titolare di agenzia, indetti prima della pubblicazione della presente legge, saranno definiti secondo le norme previste dal bando ed i vincitori conseguono la nomina alla qualifica corrispondente alla classifica dell'ufficio assegnato prevista ai sensi dal precedente articolo 69. Nel caso che alcuni uffici messi a concorso restino scoperti per rinuncia o perche' non richiesti, si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 25 della presente legge.