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Legge 2 marzo 1963, n. 307 · Legge 2 marzo 1963, n. 307 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 94

CAPO XIII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

Nel caso che l'impiegato non accetti il giudizio del medico fiscale, sara' sottoposto a visita di controllo da effettuarsi da un collegio medico. Qualora il Collegio medico confermi il giudizio di idoneita' al servizio, espresso dal medico fiscale l'impiegato sara' invitato a riprendere immediatamente servizio. Qualora il Collegio medico confermi il giudizio di inidoneita' espresso dal sanitario fiscale l'impiegato viene dispensato dal servizio. Contro il giudizio del Collegio medico l'impiegato potra' appellarsi a quello del medico provinciale il cui parere e' definitivo. Nel caso in cui il giudizio del Collegio medico non concordi con quello emesso dal medico fiscale l'impiegato sara' sottoposto ad una ulteriore visita di controllo presso il medico provinciale il cui parere e' definitivo. Sia alla visita da effettuarsi dal Collegio medico, sia a quella del medico provinciale, l'impiegato ha diritto di falsi assistere da un medico di propria fiducia.