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Legge 2 marzo 1963, n. 307 · Legge 2 marzo 1963, n. 307 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 90

CAPO XIII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

I sostituti ricevitori, i sostituti portalettere e i sostituti procaccia, i quali, alla data di pubblicazione della, presente legge, rivestono tali qualifiche, saranno iscritti d'ufficio nell'elenco dei sostituti della rispettiva Provincia, con precedenza sugli altri aspiranti, sempreche' siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal precedente articolo 64 ad eccezione del limite di eta' che e' fissato in anni quarantacinque.