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Legge 2 marzo 1963, n. 307 · Legge 2 marzo 1963, n. 307 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 88

CAPO XIII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

Il personale, che, alla data di pubblicazione della presente legge, e' preposto alla reggenza di agenzie vacanti, di ricevitorie o di posti di portalettere vacanti, nonche' di posti di procacciato vacanti, continua nell'incarico fino a quando non vi venga applicato un titolare. Il personale di cui al comma precedente, per il periodo in cui continua l'incarico, conserva il trattamento economico in godimento. Gli ufficiali provvisori, nominati ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, approvato con decreto presidenziale 19 luglio 1960, n. 1816 , in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, conservando, il trattamento economico in godimento.