Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 76
CAPO XIII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Nella prima applicazione della presente legge le disposizioni del precedente articolo 75 si applicano altresi' ai fini dell'inquadramento derivante dalle presenti norme.
CAPO XIII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Nella prima applicazione della presente legge le disposizioni del precedente articolo 75 si applicano altresi' ai fini dell'inquadramento derivante dalle presenti norme.