Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 74
CAPO XIII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Qualora l'ammontare netto dello stipendio, derivante al personale dal primo inquadramento previsto dai precedenti articoli, risulti inferiore a quello netto in godimento prima dell'entrata in vigore della presente legge, la differenza e' conservata a titolo di assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio a qualsiasi titolo.