Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 68
CAPO XII. DISPOSIZIONI VARIE
Laddove non sia possibile effettuare il recapito dei telegrammi ed espressi con un fattorino, l'Amministrazione provvede con prestatori d'opera autonomi incaricati di volta in volta e pagati ad opera nella misura e con le modalita' stabilite nel regolamento.