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Legge 2 marzo 1963, n. 307 · Legge 2 marzo 1963, n. 307 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 66

CAPO XII. DISPOSIZIONI VARIE

In KraftAmtlicher Text

I sostituti reggenti cessano dall'incarico oltre che nei casi previsti dalla presente legge anche per quelli appresso indicati: a) per rientro in servizio dell'agente; b) per l'applicazione al servizio di un agente di ruolo; c) per soppressione del posto; d) per domanda dell'interessato. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 652)) . ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 652)) . ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 652)) . La cancellazione dall'elenco non da' diritto ad alcun compenso ed essa puo' avvenire in ogni tempo a giudizio discrezionale dell'Amministrazione. Il provvedimento e' disposto dal direttore provinciale; e' ammesso ricorso al direttore centrale degli uffici locali il quale decide in via definitiva.