Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 66
CAPO XII. DISPOSIZIONI VARIE
I sostituti reggenti cessano dall'incarico oltre che nei casi previsti dalla presente legge anche per quelli appresso indicati: a) per rientro in servizio dell'agente; b) per l'applicazione al servizio di un agente di ruolo; c) per soppressione del posto; d) per domanda dell'interessato. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 652)) . ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 652)) . ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N. 652)) . La cancellazione dall'elenco non da' diritto ad alcun compenso ed essa puo' avvenire in ogni tempo a giudizio discrezionale dell'Amministrazione. Il provvedimento e' disposto dal direttore provinciale; e' ammesso ricorso al direttore centrale degli uffici locali il quale decide in via definitiva.