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Legge 2 marzo 1963, n. 307 · Legge 2 marzo 1963, n. 307 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 64

CAPO XII. DISPOSIZIONI VARIE

In KraftAmtlicher Text

((Le direzioni provinciali debbono tenere un elenco in cui sono iscritti, in ordine di presentazione della domanda, coloro i quali, possedendo i requisiti previsti dal presente articolo, intendano sostituire, ove si renda necessario, gli agenti addetti al recapito, allo scambio e trasporto degli effetti postali ed ai servizi di ricevitoria durante le assenze per congedo, malattia, od altro legittimo impedimento degli stessi)) . Per essere iscritti nell'elenco e' necessario possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 25; c) buona condotta; d) sana costituzione fisica ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere; e) licenza elementare. L'iscrizione negli elenchi e' mantenuta fino al compimento del 65° anno di eta'. All'atto di assumere per la prima volta la reggenza sono tenuti a prestare promessa solenne, avanti il direttore o reggente dell'ufficio locale in presenza di due testimoni. I sostituiti durante il periodo della reggenza hanno l'obbligo di adempiere con diligenza il servizio secondo le norme che ne disciplinano l'esecuzione. I sostituti possono essere chiamati a svolgere il servizio anche in Province limitrofe. I reggenti ed i sostituti non assumono verso i terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilita' maggiore e diversa di quella attribuita, all'Amministrazione e da questa assunta.