Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 59
CAPO XII. DISPOSIZIONI VARIE
Gli uffici locali di nuova istituzione sono affidati in reggenza ad un ufficiale di 1ª classe sempreche' idoneo. In mancanza, il direttore provinciale puo' affidare la reggenza ad altro ufficiale sempreche' in possesso dei requisiti indicati nel secondo comma del successivo articolo 60.