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Legge 2 marzo 1963, n. 307 · Legge 2 marzo 1963, n. 307 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 59

CAPO XII. DISPOSIZIONI VARIE

In KraftAmtlicher Text

Gli uffici locali di nuova istituzione sono affidati in reggenza ad un ufficiale di 1ª classe sempreche' idoneo. In mancanza, il direttore provinciale puo' affidare la reggenza ad altro ufficiale sempreche' in possesso dei requisiti indicati nel secondo comma del successivo articolo 60.