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Legge 2 marzo 1963, n. 307 · Legge 2 marzo 1963, n. 307 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 56

CAPO XII. DISPOSIZIONI VARIE

In KraftAmtlicher Text

L'articolo 320, e seguenti, del regolamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 14 ottobre 1906 n. 506 , e successive modificazioni, si applicano, per quanto concerne le spese di ufficio, anche agli uffici locali ed agenzie. Rimangono in vigore gli obblighi assunti dai Comuni ed altri soggetti per provvedere gratuitamente ai locali e ad altre prestazioni.