Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 48
CAPO X DISCIPLINA
Ai dipendenti di ruolo degli uffici locali sono applicabili in materia di disciplina le disposizioni contenute nei capi I e II del titolo VII e l'articolo 120 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge. A detto personale, ad eccezione dei direttori di ufficio locale di gruppo A, B, e C, possono essere applicate, altresi', le ammende disciplinari stabilite per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.