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Legge 2 marzo 1963, n. 307 · Legge 2 marzo 1963, n. 307 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 25

CAPO III CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO

In KraftAmtlicher Text

La graduatoria di merito formata dalla Commissione sara' approvata con decreto ministeriale il quale dichiarera', altresi', nell'ordine, i vincitori in rapporto al numero dei posti messi a concorso ed approvera', nell'ordine, l'elenco dei candidati riusciti idonei. Tale decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. I vincitori e gli idonei, entro il termine fissato dall'Amministrazione, debbono trasmettere l'elenco delle sedi di preferenza. I concorrenti risultati idonei hanno titolo a conseguire quei posti di risulta che rimangono disponibili, perche' non richiesti dai candidati che li precedono in graduatoria. L'Amministrazione procede all'assegnazione dei posti messi a concorso seguendo l'ordine di graduatoria e quello di preferenza indicato dai candidati. Gli assegnatari saranno nominati, con decreto ministeriale, direttori di ufficio locale di gruppo C e, alla data fissata, dall'Amministrazione, unica per tutti gli assegnatari, dovranno assumere servizio nella nuova sede. Nel caso che alcuni uffici messi a concorso restino scoperti, perche' non richiesti o per rinuncia, l'Amministrazioni procedera', nel termine di 6 mesi dalla data prevista nel precedente comma, ad altrettante nomine dopo l'ultima o assegnatario, secondo l'ordine della graduatoria e senza piu' tener conto dell'ordine di preferenza.