Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 17
CAPO II STATO GIURIDICO
I direttori di ufficio locale svolgono funzioni di dirigenza, di gestione e di controllo dell'ufficio a cui sono preposti concorrono personalmente allo svolgimento, dei servizi; vigilano e coordinano l'opera del personale dipendente; svolgono funzioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico nei limiti e, nei modi stabiliti dalle leggi, dai decreti e dalle norme di servizio.