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Legge 2 marzo 1963, n. 307 · Legge 2 marzo 1963, n. 307 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 14

CAPO II STATO GIURIDICO

In KraftAmtlicher Text

Gli impiegati di ruolo degli uffici locali e delle agenzie postali, telegrafiche e fototelegrafiche sono impiegati civili dello Stato. Ad essi si applicano le norme contenute nel testo unico delle le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 , e in materia di trattamento economico, le disposizioni vigenti per le corrispondenti carriere degli impiegati di ruolo del Ministro delle poste e di telecomunicazioni, salvo quanto disposto dalla presente legge, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952 n. 656 , e successive modificazioni ed integrazioni.