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Legge 2 marzo 1963, n. 307 · Legge 2 marzo 1963, n. 307 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 12

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

In KraftAmtlicher Text

L'organico o del personale di ruolo, degli uffici locali e' determinato per ciascuna, carriera, e qualifica dal numero dei posti istituiti con le modalita' stabilite dalla presente legge. Con decreto ministeriale sara' determinata per ciascuna carriera la situazione numerica complessiva dei relativi posti esistenti al 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto delle variazioni verificatesi nel corso dell'anno stesso.