Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 108
CAPO XIII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1962-1963, si provvedera' con la maggiore disponibilita' di cui all'articolo precedente. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.