Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 105
CAPO XIII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CAPO XIII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.