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Legge 2 marzo 1963, n. 307 · Legge 2 marzo 1963, n. 307 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale

Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 101

CAPO XIII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

Dalla data di entrata in vigore della presente legge il titolare di agenzia facente parte delle Commissioni per gli uffici locali di cui agli articoli 72, lettera, e) e 73, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , e' sostituito dall'ufficiale della carriera esecutiva del personale degli uffici locali eletto ai sensi dell' articolo 32 della legge 31 dicembre 1961, numero 1406 . Nella prima applicazione della presente legge i titolari di agenzia, gia' membri eletti delle Commissioni di cui al precedente comma, che opteranno per la qualifica di ufficiale continueranno a farne parte sino alla scadenza del loro mandato prevista dal citato articolo 32.