Legge 2 marzo 1963, n. 307 Art. 101
CAPO XIII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Dalla data di entrata in vigore della presente legge il titolare di agenzia facente parte delle Commissioni per gli uffici locali di cui agli articoli 72, lettera, e) e 73, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , e' sostituito dall'ufficiale della carriera esecutiva del personale degli uffici locali eletto ai sensi dell' articolo 32 della legge 31 dicembre 1961, numero 1406 . Nella prima applicazione della presente legge i titolari di agenzia, gia' membri eletti delle Commissioni di cui al precedente comma, che opteranno per la qualifica di ufficiale continueranno a farne parte sino alla scadenza del loro mandato prevista dal citato articolo 32.