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Legge 2 marzo 1963, n. 266 · Legge 2 marzo 1963, n. 266 — Modifiche alle percentuali di liquidazione per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato

Legge 2 marzo 1963, n. 266 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

La pensione spettante al personale delle Ferrovie dello Stato che abbia 10 anni di servizio utile e' pari al 26 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione percepiti e degli altri eventuali assegni utili a pensione ogni anno di servizio utile oltre il decimo, la pensione di cui sopra e' aumentata del 2 per cento del predetto stipendio, paga o retribuzione e degli altri eventuali assegni utili a pensione sino a raggiungere, con 37 anni di servizio utile, l'80 per cento di tali emolumenti, importo massimo che non puo' in alcun caso essere superato.