Legge 26 febbraio 1963, n. 441 Art. 6
L'ultimo comma dell' articolo 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e' sostituito dal seguente: "I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.060.
L'ultimo comma dell' articolo 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e' sostituito dal seguente: "I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.060.