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Legge 26 febbraio 1963, n. 259 · Legge 26 febbraio 1963, n. 259 — Importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro di quello esportato anche sotto forma di semole, semolini, farine, paste alimentari e prodotti da forno, nonche' condizioni di rilascio di certificati di Importazione e di esportazione di cereali e loro derivati

Legge 26 febbraio 1963, n. 259 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

La quantita' di grano duro da ammettere all'importazione, col beneficio previsto dall'articolo 2, e' fissata in chilogrammi 185 per 100 chilogrammi di paste alimentari di la classe, primo rendimento, con contenuto in ceneri non inferiore allo 0,65 per cento e non superiore allo 0,85 per cento sul secco, ovvero per 100 chilogrammi di pasta, all'uovo o di pasta glutinata, esportate. La quantita' di grano da ammettere all'importazione, col beneficio del citato articolo 2, per i prodotti da forno e' rispettivamente di chilogrammi 180 di grano tenero e di chilogrammi 185 di grano duro per ogni 100 chilogrammi di farina o di semola e semolino, contenuti nei prodotti stessi.