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Legge 26 febbraio 1963, n. 259 · Legge 26 febbraio 1963, n. 259 — Importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro di quello esportato anche sotto forma di semole, semolini, farine, paste alimentari e prodotti da forno, nonche' condizioni di rilascio di certificati di Importazione e di esportazione di cereali e loro derivati

Legge 26 febbraio 1963, n. 259 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Per il grano tenero (v. d. ex 10.01), per la farina di frumento (v. d. ex 11.01-A), per le semole ed i semolini di frumento (v. d. ex 11.02-A-I), esportati verso Paesi non comunitari, in luogo del rimborso di cui all' articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955 , convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433 , puo' essere accordata, a richiesta degli interessati, l'importazione, in esenzione da prelievo, di una quantita' di grano nelle misure e nei termini stabiliti dai regolamenti e dalle decisioni adottati dai competenti Organi della Comunita' Economica Europea. L'importazione di cui al precedente comma e' subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su proposta del Ministero del commercio con l'estero, alle condizioni e nei limiti stabiliti d'intesa con i Ministeri dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.