Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 25 febbraio 1963, n. 289 · Legge 25 febbraio 1963, n. 289 — Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori

Legge 25 febbraio 1963, n. 289 Art. 25

In KraftAmtlicher Text

Ferme restando tutte le altre condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni previste dalla presente legge, a favore degli avvocati e procuratori che hanno esercitato continuamente la professione forense nelle ex colonie, il relativo periodo di tempo sara' considerato equivalente a quello utilizzabile da altri avvocati e procuratori a sensi dell'articolo 13. Analogo trattamento spetta agli avvocati e procuratori alto-atesini che abbiano esercitato il diritto di riopzione purche' si siano iscritti in uno degli Albi professionali nazionali entro un anno dalla riopzione.