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Legge 25 febbraio 1963, n. 289 · Legge 25 febbraio 1963, n. 289 — Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori

Legge 25 febbraio 1963, n. 289 Art. 11

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 31 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente: "Il trattamento di previdenza consiste nella corresponsione di una pensione risultante: a) da un conto generale alimentato dai contributi generali previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 7; b) da conti individuali alimentati dai contributi personali obbligatori previsti dall'articolo 6 maggiorati degli interessi della misura massima del 4,50 per cento. L'eventuale maggiore reddito conseguito sara' devoluto al conto generale". ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 luglio 1965, n.798 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e, assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11 , 14, e del primo comma dell' articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , nonche' delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , da tali articoli rispettivamente sostituite, e' sospesa.