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Legge 21 febbraio 1963, n. 491 · Legge 21 febbraio 1963, n. 491 — Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Universita' degli studi di Pisa

Legge 21 febbraio 1963, n. 491 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, in relazione all'articolo 6 della presente legge, al trasferimento dei fondi dalle stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a quello del Ministero della pubblica istruzione.