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Legge 21 febbraio 1963, n. 491 · Legge 21 febbraio 1963, n. 491 — Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Universita' degli studi di Pisa

Legge 21 febbraio 1963, n. 491 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Le concessioni in atto alla data di assegnazione degli immobili rimangono in vigore fino alla loro scadenza ed i relativi canoni annuali sono di pertinenza della Amministrazione dei beni demaniali gia' di dotazione della Corona ad essa spettano anche, limitatamente all'annata agraria in corso alla data di assegnazione i frutti dei terreni condotti direttamente dall'Amministrazione od a mezzadria.