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Legge 21 febbraio 1963, n. 359 · Legge 21 febbraio 1963, n. 359 — Agevolazioni finanziarie connesse con le integrazioni dei prezzi di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato

Legge 21 febbraio 1963, n. 359 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' in facolta' del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro, di dar corso, con o senza modifiche, ai reintegri a carico del bilancio dello Stato concessi dal sedicente governo della Repubblica sociale italiana per i maggiori costi di merci di riconosciuta necessita' ai fini dell'approvvigionamento del Paese, nei seguenti settori: minerali ferrosi e prodotti siderurgici, minerali e metalli non ferrosi, cuoi e pelli, prodotti chimici e petroliferi.