Legge 21 febbraio 1963, n. 305 Art. 1
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443 , rinnovata dalla legge 16 agosto 1962, n. 1344 , e' ulteriormente rinnovata fino al 31 dicembre 1963, limitatamente all'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali.