Legge 18 febbraio 1963, n. 86 Art. 24
CAPO I Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288
L'articolo 85 e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nominati posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1942, n. 39 , che sono stati collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati, secondo le norme di cui agli articoli successivi, nell'ausiliaria, nella, riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'eta' e della idoneita', se hanno cessato dal servizio di autorita' o a domanda per raggiunti limiti di eta' e di servizio. Gli ufficiali che hanno cessato dal servizio per altre cause sono, collocati, a seconda dell'eta' e della idoneita', nella riserva o in congedo, assoluto. Agli stessi non compete l'indennita' speciale annua di cui all'articolo 48".