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Legge 18 febbraio 1963, n. 301 · Legge 18 febbraio 1963, n. 301 — Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Legge 18 febbraio 1963, n. 301 Art. 6Uso degli automezzi per missionari di servizio

In KraftAmtlicher Text

Al personale del Corpo forestale dello Stato, assegnato ai distaccamenti ed alle stazioni forestali, al quale l'Ispettorato regionale o ripartimentale forestale abbiano consentito l'uso di automezzi propri per assolvere il servizio di istituto, compete il rimborso delle relative spese. Gli stessi ispettori determinano i limiti di percorrenza trimestrali entro i quali e' consentito l'uso per servizio del mezzo proprio da parte di ciascun dipendente, nonche' la misura dei rimborsi di spesa che non dovra' mai superare quella indicata dall' articolo 11, sesto comma, della, legge 15 aprile 1961, n. 291 . Per quanto non previsto dai due precedenti commi, si applica l' articolo 13 della legge 15 aprile 1961, n. 291 .