Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 9
PARTE PRIMA. Stato giuridico dei sottufficiali TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI
Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo subisce una detrazione di anzianita' pari al tempo trascorso in una delle seguenti situazioni: 1) detenzione per condanna a pena restrittiva della liberta' personale; 2) sospensione dall'impiego o dal servizio inflitta quale sanzione disciplinare; 3) aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o piu' volte e rimanendo nello stesso grado, il sottufficiale abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione; 4) aspettativa per motivi privati.