Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 83
TITOLO II MILITARI DI TRUPPA IN SERVIZIO CONTINUATIVO CAPO I. DEL SERVIZIO CONTINUATIVO IN GENERALI
L'anzianita' del militare di truppa del Corpo che dopo aver cessato dal servizio continuativo vi e' riammesso e' ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione.