Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 75
TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto tredici anni di servizio nel Corpo o li compiano entro novanta giorni dalla data predetta possono, nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di impiego civile ai sensi del precedente articolo 56.