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Legge 18 febbraio 1963, n. 173 · Legge 18 febbraio 1963, n. 173 — Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia

Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 72

TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

Ai vicebrigadieri che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunti limiti di eta' o di servizio o per infermita' dipendente da causa di servizio e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni sessantacinque, compete l'indeninita' speciale prevista dall'articolo 31 a decorrere dal 1 luglio 1961 o dal collocamento in pensione se avvenuto posteriormente a quest'ultima data. La suddetta indennita' speciale compete anche, sino ai compimento del sessantacinquesimo anno di eta', al personale di cui al precedente comma, che si e' trovato nelle condizioni richieste per aver diritto all'indennita' stessa nel periodo compreso fra il 1 luglio 1961 e la data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai marescialli ed ai brigadieri cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con diritto a pensione per raggiunti limiti di eta' o di servizio o per infermita' dipendente da causa di servizio prima del compimento dell'ottava rafferma.