Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 61
TITOLO VIII DISCIPLINA CAPO I SANZIONI DISCIPLINARI DI STATO
Le sanzioni disciplinari di stato sono: a) la sospensione disciplinare dall'impiego o dal servizio, di cui all'articolo 20; b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'articolo 39, lettera c); c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado prevista dall'articolo 47, d) la perdita del grado per rimozione di cui all'articolo 58, comma primo, n. 6).