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Legge 18 febbraio 1963, n. 173 · Legge 18 febbraio 1963, n. 173 — Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia

Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 47

TITOLO IV SOTTUFFICIALI IN CONGEDO CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

In KraftAmtlicher Text

Il sottufficiale in congedo puo' essere sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali. La sospensione dalle attribuzioni del grado, precauzionale e disciplinare, e' regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego, in quanto applicabili. La condanna a pena detentiva per un tempo non inferiore a un mese, salvi i casi in cui importi la pena accessoria della sospensione del grado ai sensi della legge penale militare, ha per effetto la sospensione dalle attribuzioni del grado durante la espiazione della pena.