Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 45
TITOLO IV SOTTUFFICIALI IN CONGEDO CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Il sottufficiale in congedo, quando si trovi in servizio temporaneo, e' soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per la categoria dei sottufficiali cui apparteneva all'atto della cessazione dal servizio in quanto applicabili. Il sottufficiale in congedo illimitato e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo.