Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 40
TITOLO III SOTTUFFICIALI IN FERMA VOLONTARIA O RAFFERMA
Il vicebrigadiere che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 39, eccettuata la perdita del grado, e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se trattasi di non idoneita' permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale e' collocato in congedo assoluto.