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Legge 18 febbraio 1963, n. 173 · Legge 18 febbraio 1963, n. 173 — Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia

Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 20

CAPO II. SERVIZIO EFFETTIVO, ASPETTATIVA, SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO O DAL SERVIZIO

In KraftAmtlicher Text

La sospensione dall'impiego o dal servizio puo' avere carattere precauzionale, disciplinare o penale. La sospensione dall'impiego o dal servizio puo' essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma secondo, la sospensione dall'impiego o dal servizio e' disposta con decreto ministeriale, nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata, e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.