Legge 18 febbraio 1963, n. 173 Art. 20
CAPO II. SERVIZIO EFFETTIVO, ASPETTATIVA, SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO O DAL SERVIZIO
La sospensione dall'impiego o dal servizio puo' avere carattere precauzionale, disciplinare o penale. La sospensione dall'impiego o dal servizio puo' essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma secondo, la sospensione dall'impiego o dal servizio e' disposta con decreto ministeriale, nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata, e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.